esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio

Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è elevata al 125 per cento. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.3. Agli operatori subacquei dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente decreto.12.      3. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo.8. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.6.      3.      5.      11. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza. Compenso forfetario di guardia e d'impiego.      1. 170/07) dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa amministrazione con figli fino a sei anni di età; La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. Trattamento economico di trasferimento.      12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla tabella 1 allegata al presente decreto.4.      3.      3. Commissione paritetica e norme di garanzia. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.      6.      3. Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 166, Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri).      8. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'articolo 5, della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 155 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di … a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio; L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.      Visto l'articolo 87 della Costituzione;      Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;      Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonchè il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;      Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);      Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè delle Forze armate in precedenza indicate;      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;      Visto lo schema di provvedimento integrativo del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;      Visti l'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);      Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;      Considerato che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze armate è stato concertato con le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento integrativo riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;      1.      2. a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio; A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.      15. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato in euro 7,00. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato in euro 7,00. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico. 1. 1. esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età; 2. esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio; 3. n. 77). 3. 1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° dicembre 2008. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni. Il rimborso deve essere corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.7. Presso il Ministero della Difesa, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una Commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione ed inoltre composta, in pari numero, da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.2. Pertanto, ferme restando le indicazioni fornite in ordine alla configurazione della sovrapposizione di turni con la …      3. Le richieste di esame di cui al comma 1, avanzate anche singolarmente dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Segretariato Generale della Difesa, dalle Direzioni Generali, dal Consiglio Centrale di Rappresentanza o dalle singole Sezioni di Forza armata devono essere inoltrate al Gabinetto del Ministro della Difesa, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, che cura gli adempimenti conseguenti.4.      Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. I valori stipendiali di cui al comma 2, riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.      16. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in applicazione dell'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007. 25 maggio 2009, n. 119 - S.O. Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo' superare il 3 per cento della forza effettiva complessiva.9. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti.      2. Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore.      6. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.5. Compenso forfetario di guardia e d'impiego. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata:«Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.      5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.      2.      4.      4. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, di euro 53.515,00 annui. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. Pubblichiamo il testo del Codice Penale, recante Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, in un comodo formato Pdf stampabile, aggiornato a... Pubblichiamo il testo del Codice Civile, recante Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, in comodo formato Pdf stampabile, aggiornato a... Scarica l'eBook gratuito contenente il Testo unico delle imposte sui redditi aggiornato con le modifiche apportate da ultimo da... Scarica l'eBook gratuito contenente il Testo unico degli enti locali aggiornato con le modifiche apportate da ultimo da... Altalex è dal 2000 il leader nell’informazione giuridica on-line e punto di riferimento a 360° per i professionisti del diritto. Al riguardo va rammentato, invero, che un analogo orientamento era già stato accolto dalla Commissione Paritetica di cui all’articolo 29, comma 3, del D.P.R. 14 del D.P.R. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.4. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.      7.      1. b) - DPR 51/2009 art.41, comma 1, let. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonchè l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. 1. a) esonero dalla sovrapposizione completa (termine presente nell’art.      4. SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE prot. La decorrenza delle misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.      2. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile. 297/1994). [1] Comma così sostituito dall'art. L'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' sostituito dal seguente:«5.

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